1. Il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, è abrogato.
2. Le agevolazioni previste dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applicano anche ai veicoli non modificati ma comunque intestati a un disabile e guidati da un suo familiare convivente. In tale caso, l'azienda sanitaria locale competente deve attestare l'inidoneità alla guida del disabile.